Art. 2.

      1. In occasione della Giornata delle donne della Resistenza di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche promuovono e organizzano cerimonie, manifestazioni celebrative, incontri e dibattiti, e sollecitano la realizzazione di ricerche e di ricostruzioni storiche, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare il ricordo di un periodo storico tragico e la memoria dell'impegno femminile nell'opera di costruzione della democrazia italiana.